IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto che il consiglio comunale di Poggiomarino (Napoli), rinnovato
nelle   consultazioni   elettorali   del   6  giugno  1990,  presenta
collegamenti diretti  ed  indiretti  tra  parte  dei  componenti  del
consesso   e  la  criminalita'  organizzata  rilevati  dall'Arma  dei
carabinieri e dalla relazione del prefetto di Napoli del 23 settembre
1991;
  Constatato che tali collegamenti con  la  criminalita'  organizzata
determinano  pressanti  condizionamenti  degli  amministratori stessi
compromettendo la libera determinazione dell'organo  elettivo  ed  il
buon andamento dell'amministrazione di Poggiomarino;
  Constatato  che  la  chiara contiguita' degli amministratori con la
criminalita' organizzata arreca grave pregiudizio  per  lo  stato  di
sicurezza pubblica;
  Ritenuto che al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e
deterioramento  dell'amministrazione comunale si rende necessario far
luogo  allo  scioglimento  degli  organi  ordinari  del   comune   di
Poggiomarino per il ripristino dei principi democratici e di liberta'
collettiva;
  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  31  maggio 1991, n. 164, come
convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;
  Vista la relazione del  prefetto  di  Napoli  n.  2677/Gab  del  23
settembre  1991 con la quale e' stato dato l'avvio alla procedura per
lo scioglimento del  consiglio  comunale  di  Poggiomarino  ai  sensi
dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto-legge  31 maggio 1991, n. 164,
convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;
  Vista la proposta del Ministro dell'interno  la  cui  relazione  e'
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
  Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 settembre
1991;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il consiglio comunale di Poggiomarino e' sciolto per la  durata  di
diciotto mesi.