IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto che il consiglio comunale di Poggiomarino (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1990, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del consesso e la criminalita' organizzata rilevati dall'Arma dei carabinieri e dalla relazione del prefetto di Napoli del 23 settembre 1991; Constatato che tali collegamenti con la criminalita' organizzata determinano pressanti condizionamenti degli amministratori stessi compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione di Poggiomarino; Constatato che la chiara contiguita' degli amministratori con la criminalita' organizzata arreca grave pregiudizio per lo stato di sicurezza pubblica; Ritenuto che al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Poggiomarino per il ripristino dei principi democratici e di liberta' collettiva; Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221; Vista la relazione del prefetto di Napoli n. 2677/Gab del 23 settembre 1991 con la quale e' stato dato l'avvio alla procedura per lo scioglimento del consiglio comunale di Poggiomarino ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221; Vista la proposta del Ministro dell'interno la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1991; Decreta: Art. 1. Il consiglio comunale di Poggiomarino e' sciolto per la durata di diciotto mesi.